Agenzia AVS |
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Il comune dispone di un Ufficio che si occupa della gestione delle attività dei servizi a finalità sociale ed assistenziale: quale Agenzia comunale AVS/AI, esso fa, in particolare, da tramite e da consulente alla popolazione per l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS). |
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Si occupa del controllo primario della copertura assicurativa contro le malattie per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria di base e delle seguenti richieste e procedure: - Rendita di vecchiaia
- Prestazione complementare AVS/AI
- Rendita anticipata o rinviata
- Rendita per superstiti
- Rendita d'invalidità per adulti o per minorenni
- Prestazioni per mezzi ausiliari dell'AVS
- Assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI
- Separazione dei redditi in caso di divorzio
- Certificato d'assicurazione
- Affiliazione degli indipendenti
- Iscrizione di accrediti per compiti assistenziali
- Affiliazione delle persone senza attività lucrativa
- Indennità di maternità
I formulari per le richieste possono essere ottenuti presso l'Agenzia AVS o in versione elettronica (PDF compilabile) direttamente dal sito internet dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
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Rendita di vecchiaia
Hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento. Il questionario deve essere consegnato a questo ufficio 3-4 mesi prima del compimento del 65esimo anno d'età per gli uomini e del 64esimo per le donne.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Prestazione complementare AVS/AI Quando le rendite e gli altri redditi di cui usufruisce un beneficiario dell'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) o dell'Assicurazione Invalidità (AI) non sono sufficienti a coprire il suo fabbisogno vitale, egli ha diritto a una prestazione complementare (PC) annua da parte dello Stato. Una prestazione complementare comunale (PCR) va ad aggiungersi alle rendite complementari cantonali di vecchiaia o di invalidità per i domiciliati nel Comune. L'importo di tale sussidio annuale è fisso, adeguato al rincaro e versato automaticamente agli aventi diritto. Le persone considerate aventi diritto di PC possono farsi rimborsare inoltre le seguenti spese:
- trattamenti dentistici (trattamento semplice, adeguato ed economico);
- aiuto, cura e assistenza a domicilio o in strutture diurne;
- spese supplementari per un regime dietetico d’importanza vitale;
- trasporto al luogo di trattamento più vicino;
- spese per mezzi ausiliari;
- partecipazione ai costi della cassa malati (aliquota percentuale e franchigia) fino a un importo annuo di 1'000 franchi;
- balneoterapie e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Esonero dal canone radiotelevisivo
I beneficiari di prestazioni complementari AVS o AI sono esentati, su richiesta, dall'obbligo di pagamento del canone. La consegna alla SERAFE AG di una copia della conferma della riscossione della prestazione complementare in vigore vale come richiesta. |
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Rendita anticipata o rinviata
Nell'ambito dell’età flessibile di pensionamento è possibile: - anticipare il pensionamento di 1 o 2 anni interi (l'anticipo per singoli mesi non è possibile) o
- rinviarlo da 1 a massimo 5 anni.
Se il pensionamento viene anticipato, per tutto il periodo di percepimento della pensione l'assicurato riceve una rendita ridotta. La riduzione viene calcolata secondo principi attuariali ed è periodicamente adeguata all'evoluzione dei salari e dei prezzi assieme alle rendite. Se il pensionamento viene rinviato, per tutto il periodo di percepimento della pensione l'assicurato riceve una rendita superiore. Il supplemento viene calcolato secondo principi attuariali ed è periodicamente adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi assieme alle rendite. È possibile anticipare o rinviare il pensionamento indipendentemente dal coniuge. Può quindi verificarsi che un coniuge percepisca la pensione anticipatamente mentre l'altro la rinvii. Si raccomanda di inviare la richiesta di anticipazione da tre a quattro mesi prima del raggiungimento dell’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita. In ogni caso, la richiesta dev’essere inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese in cui si è raggiunta l’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita. In caso contrario, l’anticipazione può essere fatta valere solo a decorrere dal compleanno successivo. È esclusa ogni richiesta con effetto retroattivo.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Richiesta di una rendita per superstiti
Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge o di uno o di entrambi i genitori, i superstiti vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Vi sono tre categorie di rendite per superstiti: - le rendite per vedove;
- le rendite per vedovi;
- le rendite per orfani.
Affinché una persona abbia diritto a una rendita per superstiti, è necessario che alla persona deceduta si possa conteggiare almeno un anno di contribuzione completo. Si parla di anno di contribuzione completo quando: - la persona deceduta ha versato contributi complessivamente per un anno, oppure
- la persona deceduta era assicurata e il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo almeno per un anno, oppure
- alla persona deceduta si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Richiesta di una rendita d'invalidità per adulti o per minorenni
Hanno diritto alle prestazioni dell’AI gli assicurati che a causa di un danno alla salute sono totalmente o parzialmente impossibilitati ad esercitare la propria attività lucrativa o a svolgere le proprie mansioni consuete. Il danno alla salute deve essere presumibilmente di lunga durata. Anche gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni possono ricevere prestazioni dell’AI se è probabile che il danno alla salute ne comprometta la futura attività lucrativa. È irrilevante il fatto che il danno alla salute sia di natura fisica, psichica o mentale oppure che sia presente già al momento della nascita o sia la conseguenza di una malattia o di un infortunio. L’incapacità al guadagno è però riconosciuta soltanto se è oggettivamente impossibile rimediarvi. > Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Mezzi ausiliari
Con l’avanzare dell’età possono insorgere infermità che possono essere attenuate o superate grazie a mezzi ausiliari come apparecchi acustici, occhiali-lenti, protesi, carrozzelle ecc. L’AVS paga, ai beneficiari di rendita di vecchiaia residenti in Svizzera, contributi alle spese per molti di questi mezzi ausiliari. Responsabili per la consegna o per il pagamento dei costi sono le Casse di compensazione e la Pro Senectute. > Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Assegno per grandi invalidi
Quando si ha diritto ad un assegno per grandi invalidi? Quando è necessario un aiuto per svolgere gli atti quotidiani della vita. Chi necessita dell'aiuto di terzi per svolgere gli atti quotidiani come vestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare, curare il proprio corpo ecc., viene considerato ai sensi dell'AI come «grande invalido» e può percepire il relativo assegno. Inoltre sono considerati grandi invalidi anche gli assicurati maggiorenni che vivono in casa e necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Tuttavia si tiene pure in considerazione se sussiste un particolare bisogno di cura o di sorveglianza personale. A dipendenza della necessità di aiuto si distinguono tre gradi di grande invalidità: lieve, medio ed elevato. Per esempio, un uomo di 56 anni, dopo un colpo apoplettico è rimasto paralizzato dalla parte sinistra e perciò necessita aiuto per vestirsi e per mangiare, per gli altri atti quotidiani è tuttavia indipendente. Un anno dopo l'apoplessia cerebrale l'AI gli versa un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Ai minorenni grandi invalidi che necessitano di assistenza per almeno quattro ore al giorno l'AI può concedere un supplemento per cure intense. Anche in questo caso si distinguono tre gradi: lieve, medio ed elevato. > Opuscolo informativo
> Formulario di richiesta |
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Richiesta di separazione dei redditi in caso di divorzio (splitting)
Per «splitting» si intende la divisione dei redditi conseguiti durante il matrimonio. Per calcolare le rendite di vecchiaia o d’invalidità delle persone divorziate, i redditi percepiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio sono reciprocamente ripartiti per metà. Per la divisione dei redditi si tiene conto solo degli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell’anno del matrimonio e in quello del divorzio non sono divisi. Si effettua quindi uno splitting solo se il matrimonio è durato almeno un anno civile intero. > Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali
Hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti bisognosi di cure, se questi sono facilmente raggiungibili. Per parenti s’intendono in particolare i genitori, i figli, le sorelle e i fratelli oppure i nonni. A questi sono equiparati i coniugi, i suoceri o i figliastri. Le persone che prestano assistenza devono poter raggiungere facilmente i parenti bisognosi di cure di cui si occupano. La condizione è adempiuta se chi presta assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona bisognosa di cure o se può raggiungerla entro un’ora. Inoltre, posto che la località in cui vive la persona bisognosa di cure sia facilmente raggiungibile, l’assistenza prestata dev’essere preponderante. Questo è il caso quando l’assistenza è prestata per almeno 180 giorni all’anno. I parenti devono essere bisognosi di cure, ovvero beneficiare di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI. Oltre all’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, anche l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione militare (AM) o dell’assicurazione infortuni (AINF) giustificano il riconoscimento degli accrediti per compiti assistenziali. Questo vale anche per i minorenni con una grande invalidità di grado medio o elevato. L’iscrizione di un accredito per compiti assistenziali va richiesta presso la cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio della persona bisognosa di cure.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Indennità di maternità
Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a Fr. 196.- al giorno. Hanno diritto all’indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: - esercitano un’attività lucrativa dipendente;
- esercitano un’attività lucrativa indipendente;
- collaborano nell’azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
- sono disoccupate e ricevono già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o presentano un periodo di contribuzione sufficiente secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
- hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliere è giunto a termine.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta |
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Affiliazione degli indipendenti
Gli indipendenti devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione all’inizio dell’attività compilando il formulario apposito e consegnandolo all’agenzia AVS del Comune sede della ditta. Se l'attività viene svolta in più Comuni, consegnare il formulario all'agenzia AVS del Comune di domicilio.
> Opuscolo informativo > Formulario di richiesta
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Affiliazione delle persone senza attività lucrativa
Sono considerate persone senza attività lucrativa quelle che non percepiscono nessun reddito o il cui reddito è di poco conto. L'obbligo contributivo AVS nasce il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si compiono i 20 anni. Queste devono compilare il formulario apposito e consegnarlo all’agenzia AVS del Comune di domicilio.
> Opuscolo informativo
> Formulario di richiesta |
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